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15
Mag

Nuovi parametri per la quantificazione dell’assegno di mantenimento: dal tenore di vita al raggiungimento dell’indipendenza economica

Una sentenza rivoluzionaria quella depositata nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione, la n. 11540/2017, che ha introdotto nuovi parametri per la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge, nei procedimenti di divorzio.

In applicazione di quanto previsto dall’art. 156 c.c., giurisprudenza finora costante riteneva che il criterio per la quantificazione di detto assegno fosse quello del tenore di vita del coniuge beneficiario in costanza di matrimonio. Sostanzialmente, quindi, il matrimonio, visto – tra le altre cose – come un dovere di assistenza di un coniuge nei confronti dell’altro, dispiegava i suoi effetti patrimoniali anche nel caso di separazione o divorzio. Verificata quindi, da parte del Giudice competente, una situazione economica di necessità da parte del coniuge beneficiario, unita ad una posizione reddituale dello stesso inferiore rispetto al coniuge obbligato, verificati altresì i mezzi a disposizione di ciascuno, l’assegno di mantenimento veniva quindi quantificato attraverso il bilanciamento tra detti elementi e quello – preminente – del tenore di vita matrimoniale.

Con la sentenza in commento tuttavia la Suprema Corte ha totalmente superato e ribaltato l’orientamento sopra descritto, sul presupposto che, nell’attuale costume sociale, il matrimonio è da inquadrarsi come un atto di libertà e di auto responsabilità, e non più come un “luogo di sistemazione definitiva”; e che quindi non è più configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale in caso di divorzio. La Corte precisa che il rapporto matrimoniale “si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale” e che quindi è quanto mai opportuno individuare un parametro diverso da quello del tenore di vita in costanza di matrimonio.

Viene così individuato il criterio del raggiungimento dell’indipendenza economica del soggetto richiedente l’assegno, che può essere calcolato attraverso indici posti ex ante dalla stessa Corte e che si individuano nei redditi del coniuge richiedente, nel patrimonio mobiliare e immobiliare dello stesso e nelle sue capacità e possibilità effettive di lavoro. Posta quindi l’eventuale sussistenza di detti indici, e qualora si accerti che il soggetto richiedente è economicamente indipendente o in grado di esserlo, lo stesso perderà il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento.

In conclusione, d’ora in avanti il criterio per la quantificazione dell’assegno di divorzio è da individuarsi nell’autosufficienza e nell’indipendenza economiche del coniuge che lo richiede. Quanto agli aspetti procedurali, il principio di irretroattività della legge determina che i procedimenti in materia di assegno già definiti non siano intaccati di diritto dalle citate nuove determinazioni in materia. Tuttavia, qualora un coniuge (obbligato o beneficiario dell’assegno) voglia ottenere, sulla base delle novità contenute nella sentenza in commento, una variazione della quota di assegno di mantenimento, già precedentemente determinata con sentenza, potrà attivarsi con una procedura cd. di modifica delle condizioni di divorzio. In tali casi, e nel rispetto di quanto già previsto dalla normativa di settore in materia appunto di modifica delle condizioni, l’istante potrà richiedere una nuova e diversa quantificazione dell’assegno, sulla base del nuovo principio dell’autosufficienza economica.

Certo è che quanto stabilito dai Giudici di Piazza Cavour rivoluziona drasticamente il diritto di famiglia, adeguando la tematica dell’assegno di mantenimento non solo all’attuale contesto sociale italiano, ma anche agli orientamenti in materia degli altri Paesi europei. Non si può certo prevedere, allo stato attuale, gli effetti che detto nuovo principio di diritto avrà nei procedimenti di divorzio e nel meccanismo, demandato ad una valutazione discrezionale dell’autorità giudiziaria, di quantificazione dell’assegno divorziale. Tuttavia, da una preliminare analisi della motivazione in commento si potrebbe concludere che detti nuovi criteri garantiscono maggiore equilibrio nei rapporti patrimoniali degli ex coniugi, evitando così situazioni eccessivamente sbilanciate – ed onerose – per il coniuge tenuto al pagamento dell’assegno e per quello beneficiario dello stesso.

Come sempre accade in giurisprudenza, sarà l’applicazione e l’interpretazione di quanto disposto dalla Suprema Corte da parte dei Giudici di ogni distretto di Corte d’Appello a confermare (o meno) la correttezza ed opportunità dei nuovi criteri individuati con la sentenza n. 11504/2017.

 

Avv. Manuela Vacca
Avvocato civilista
Esperta in Diritto di Famiglia e materie connesse
www.centroiltulipano.com

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