Statuto – Tulipano APS (estratto)
Art. 1 — Denominazione È costituita l’Associazione denominata “Tulipano APS“.
Art. 2 — Sede L’Associazione ha sede in Frascati, Via Sciadonna n.9/A. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
Art. 3 — Durata L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 — Scopo L’Associazione: a) persegue esclusivamente finalità di solidarietà ed utilità sociale; b) svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse; c) non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; d) impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; e) quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche o integrazioni.
Art. 5 — Attività L’Associazione, senza scopo di lucro, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 4, ai sensi dell’articolo 5 del Codice del Terzo Settore, esercita le seguenti attività di interesse generale: c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante: promozione di un approccio integrato e multidisciplinare alla cura della persona; promozione della salute psichica e fisica della persona, delle famiglie e delle coppie; attività di ricerca e divulgazione scientifica; attivazione di sportelli psicologici di ascolto; promozione di interventi rivolti alla prevenzione e alla cura del disagio; collaborazione con diverse figure professionali che operano nell’ambito della salute psico-fisica, della cura del disagio e della promozione della salute in genere; elaborazione di progetti rivolti alla prevenzione e all’intervento del disagio associato alle diverse fasi del ciclo vitale; attività di orientamento in ambito scolastico e lavorativo; attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto; organizzazione di convegni, corsi, cicli di incontri, seminari, conferenze; redazione, pubblicazione e divulgazione di materiale scientifico; attività di educazione alla salute e di informazione sulle tematiche psicologiche nei vari contesti sociali; formazione di operatori in ambito scolastico e socio-sanitario; collaborazione con enti pubblici o privati che perseguono le stesse finalità.
L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi — attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva — al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Potrà inoltre esercitare in via marginale attività di natura commerciale e iniziative promozionali.
Art. 6 — Soci — Criteri di ammissione e di esclusione
- All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno. 2. Sono soci dell’Associazione coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo, visto anche quanto statuito dal successivo art. 10. 3. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo e la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro dei soci. 4. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo; tuttavia, tutti i soci cessano di appartenere all’Associazione per: dimissioni volontarie da effettuarsi mediante comunicazioni in forma scritta inviata all’associazione; non aver effettuato il versamento della quota associativa (due annualità consecutive); morte; indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 24 cod. civ. 5. I Soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 7 — Diritti e obblighi dei soci
- Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, e a recedere dall’appartenenza all’associazione. 2. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea. 3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
Art. 8 — Organi Sono organi dell’Associazione: 1. l’Assemblea dei soci; 2. il Consiglio Direttivo; 3. il Presidente del Consiglio Direttivo. Al Presidente, l’Assemblea dei soci può attribuire un compenso proporzionale all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, come previsto dall’Articolo 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.
Art. 9 — Assemblea
- L’assemblea è costituita da tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci, ed è ordinaria e straordinaria. 2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. 3. Le riunioni sono convocate dal Consiglio Direttivo, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail) o mediante affissione della convocazione nella bacheca istituita presso la sede dell’Associazione. 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un quinto dei soci; in tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione. 5. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro socio, non facente parte del Consiglio Direttivo. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei presenti. 6. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci nel caso in cui questi siano inferiori a cinquecento e di cinque soci nel caso in cui essi siano non inferiori a cinquecento. 7. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. 8. All’assemblea devono annualmente essere sottoposti per l’approvazione: la relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; il bilancio dell’esercizio sociale. L’Assemblea delibera, inoltre, in merito a: alla nomina e revoca del Consiglio Direttivo; alla nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e propone azione di responsabilità nei loro confronti; sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione; ad altri argomenti che siano proposti all’ordine del giorno. 9. I soci possono intervenire in assemblea anche attraverso mezzi di telecomunicazione.
Art. 10 — Consiglio Direttivo L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 10 membri e la maggioranza degli amministratori viene scelta tra gli associati. Si applica l’articolo 2382 del codice civile per le cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano d’età. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. In particolare, il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, stabilisce l’ammontare della quota associativa annua, delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione.
Art. 11 — Presidente Il Consiglio Direttivo provvede a nominare il Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere e operare su conti correnti bancari e postali. Il Presidente cura l’aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti. Il Presidente custodisce somme e valori dell’associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo e un libro soci.
Art. 12 — Durata delle cariche
- Tutte le cariche sociali hanno la durata di 5 anni e possono essere riconfermate. 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.
Art. 13 — Patrimonio
- L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative; contributi dei soci; contributi dei privati; contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; introiti derivanti da convenzioni; rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo. 2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. 3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o da chi è munito di procura speciale conferita da quest’ultimo.
Art. 14 — Quota sociale
- La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
Art. 15 — Esercizi sociali e bilancio
- L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 2. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. 3. La bozza di bilancio, nei 15 giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
Art. 16 — Divieto di distribuzione utili È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 17 — Impiego degli utili L’Associazione è obbligata ad impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 18 — Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 19 — Modifiche dello statuto Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dall’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con la partecipazione di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 20 — Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed al Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117).