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Conflitto genitoriale e famiglie separate: c’è un nesso con i Disturbi alimentari?

È ormai chiaro il ruolo che la famiglia svolge all’interno dello sviluppo dei disturbi alimentari in adolescenza. Se, però, cinquanta anni fa la famiglia veniva coinvolta nella terapia in quanto responsabile principale del disturbo stesso, attualmente la direzione è di una ricerca di collaborazione e alleanza con i familiari, in quanto l’adolescente che vive ancora in famiglia può influenzare ed essere a sua volta influenzato dal sistema familiare e dai comportamenti dei suoi membri.

È stato ampiamente dimostrato l’impatto del disturbo alimentare sul sistema familiare, laddove spesso amplifica caratteristiche preesistenti che diventano disfunzionali e possono costituire fattori di mantenimento del disturbo stesso. Avere un figlio con un disturbo alimentare aumenta l’espressione di emozioni negative (criticismo, irritabilità), crea una situazione di freezing rispetto al futuro e di angoscia sul presente, e favorisce comportamenti di iperprotettività (Hooley, 2007). I conflitti aumentano non solo tra genitore e figlio, ma anche tra genitori che spesso hanno idee diverse su come affrontare la malattia.

Tale contesto diventa ancora più complesso se i genitori sono separati. Intuitivamente siamo portati a pensare che le famiglie separate mostrino una maggiore conflittualità nella gestione della co-genitorialità e che questo sia ancora più vero quando nel contesto familiare irrompe il sintomo alimentare. Ma esiste realmente una differenza tra famiglie separate e famiglie unite nel funzionamento familiare? Tale differenza si può riversare, poi, sul sintomo alimentare?

La letteratura e l’esperienza clinica ci suggeriscono che non ci sono grandi differenze tra le famiglie unite di pazienti con Disturbo Alimentare e quelle separate. L’evento separativo di per sé non incide sulla gravità della sintomatologia alimentare e psicopatologica. Piuttosto che il conflitto stesso, infatti, è la gestione del conflitto il fattore che più influenza il funzionamento familiare e l’adattamento del figlio.

La gestione del conflitto è definita come “l’insieme di comportamenti, attitudini, strategie e tattiche messe in atto dai genitori, per interagire all’interno di dinamiche conflittuali” (Malagoli Togliatti et al., 2001).

Una gestione positiva del conflitto genitoriale favorisce il ricorso alla negoziazione e al compromesso, preservando così l’integrità della famiglia, anche nelle situazioni separative (Carone et al., 2017; Criscuolo et al., 2020).

Una gestione negativa del conflitto genitoriale, invece, può portare a esiti negativi nel bambino (in associazione con fattori di rischio e altre caratteristiche individuali dei genitori o del bambino), indipendentemente dal fatto che costui sia direttamente esposto al conflitto o semplicemente ad una genitorialità negativa causata da controversie coniugali irrisolte che influenzano la funzione genitoriale, esponendo il bambino alla mancanza di reattività, calore emotivo e rifiuto (Cummings & Davies, 2010).

La terapia familiare favorisce una rapida remissione dei sintomi e una riduzione dei conflitti familiari, in particolare quelli connessi alla sfera alimentare (Arthur et al, 1995; Onnis et al., 2014; Wallis et al., 2017).

L’intervento potrebbe esplorare i modi in cui la famiglia si è riorganizzata intorno al sintomo alimentare, la possibilità di riconoscere e di affrontare il conflitto e le strategie messe in atto per risolverlo, al fine di sviluppare modalità più costruttive e accompagnare il paziente e la sua famiglia nel delicato processo di guarigione.

Dott.ssa Michela Criscuolo
Psicologa clinica e Psicoterapeuta
Esperta in Psicodiagnostica e in Diritto del Minore, Mediatore Familiare
Rete Psicologi Alimentari (PASS) – Ordine degli Psicologi del Lazio

Photo by Jackson Simmer on Unsplash

Quando la coppia s-coppia. La mediazione familiare: un percorso alternativo alla separazione giudiziale

La separazione (o il divorzio) rappresentano dei “processi” che, inevitabilmente, implicano un’evoluzione, e una conseguente riorganizzazione, delle relazioni familiari rispetto al piano coniugale, genitoriale, familiare e sociale (Malagoli Togliatti, Lubrano, 2002).

Le fasi che precedono la decisione della separazione (ufficializzata con il ricorso ai legali, leggi anche Gratuito patrocinio: requisiti e modalità d’accesso all’assistenza legale gratuita) sono soventemente caratterizzate da una oscillazione di sentimenti con polarità fortemente contrastanti: rabbia, aggressività, disprezzo si alternano a momenti in cui la coppia tenta delle riappacificazioni.

Questa alternanza di cicli può portare alla cronicizzazione del conflitto e ad un inasprimento del clima emotivo familiare che, in alcuni casi, dura per anni con plurime e dolorose battaglie legali in Tribunale (Bohannan, 1973; Kaslow, 1981).  I minori spesso vengono, più o meno consapevolmente, coinvolti dai genitori in queste dinamiche, anche solo come spettatori di eventi che non dipendono da loro ma che hanno delle ripercussioni rispetto alla loro vita. Si pensi, ad esempio, a quante volte avvengono accesi litigi davanti ai bambini o, al contrario, quando la comunicazione si interrompe e vi è quel silenzio ostile.

Nelle fasi successive alla separazione legale, il disaccordo tra coniugi, se non viene adeguatamente gestito, si traduce in un disaccordo genitoriale che colpisce vari ambiti: educazione, tipo di scuola da frequentare, quale sport praticare, etc.

La  Mediazione Familiare si colloca in questo scenario come una forma di prevenzione del conflitto distruttivo che favorisce la tutela del benessere sia dei genitori sia dei minori. Si tratta di un intervento finalizzato alla riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione, al divorzio o alla rottura della coppia a qualsiasi titolo costituita (http://www.simef.net/associazione/cosa-e-la-mediazione-familiare/).

Il percorso si focalizza sulla genitorialità in un’ottica diversa da quella vincente-perdente, colpevole-vittima. Infatti, all’interno di un conteso professionale e accogliente, autonomo rispetto all’ambito giudiziario e con la garanzia del segreto professionale, il Mediatore valorizza le competenze di ciascun genitore attraverso una facilitazione del dialogo e dell’ascolto reciproco. Ai genitori viene così ridato il potere di decidere nel miglior interesse per i propri figli, facilitando il raggiungimento di accordi direttamente negoziati tra loro, al fine di mantenere una comune responsabilità genitoriale.

 La mediazione familiare (da non confondere con la mediazione civile) è un percorso che si articola in una serie circoscritta di incontri (solitamente 12 cadenzati una volta ogni 15 giorni, salvo diverse esigenze legate alla tipologia del caso in questione) e può essere totale, quindi focalizzata anche sugli aspetti economici (leggi anche Nuovi parametri per la quantificazione dell’assegno di mantenimento), o parziale, affrontando solo specifici aspetti.

Scegliere un intervento di mediazione ha diversi vantaggi emotivi ed economici:

  1. Aiuta i genitori a riaprire un dialogo costruttivo, valorizzando e sostenendo le rispettive competenze, al fine di poter prendere delle decisioni idonee per il/i loro figlio/i
  2. Tutela il legame genitori -figli
  3. Facilita la comprensione dei bisogni dei propri figli
  4. Riduce i tempi ed i costi di una separazione/divorzio

Il primo colloquio informativo è gratuito.

Per saperne di più consulta il sito: http://www.simef.net/

Dott.ssa  Simona Stefanile

Incontri informativi gratuiti sulla genitorialità

Uno spazio gratuito di apprendimento, un’occasione di confronto tra genitori e professionisti e un momento di ascolto per mamme e papà alle prese con il nuovo bebè!

Gli incontri informativi gratuiti sulla genitorialità hanno lo scopo di creare uno spazio di condivisione tra mamme, papà e gli esperti del settore nelle varie tematiche che interessano le prime fasi della vita del bambino.

Gli incontri si terranno presso la sede del Centro Il Tulipano in via Sciadonna 9/A e avranno una durata di circa due ore ciascuno. Sono aperti a tutti, ma è necessario prenotarsi per garantire un’organizzazione ottimale da parte del Centro scrivendo una mail a centro.iltulipano@gmail.com oppure telefonando alla responsabile del progetto dott.ssa Criscuolo 3931617222.

15.02.2020 | ore 15:30 | Negoziazione e gestione dei conflitti tra neogenitori

L’incontro, a cura delle Dott.sse Criscuolo e Stefanile, psicologhe e mediatrici familiari, approfondirà il tema della genitorialità nei diversi momenti evolutivi della coppia e del bambino. Verranno affrontati i temi di maggiore complessità all’interno della coppia genitoriale (alimentazione, educazione, lavoro e tempo libero) e le possibili strategie di negoziazione e gestione del conflitto. Ampio spazio sarà dato alle esperienze dirette dei partecipanti e alla discussione di gruppo.

22.02.2020 | ore 15:30 | Gioco e linguaggio nei primi anni di vita del bambino

L’obiettivo dell’incontro presentato dalla Logopedista Dott.ssa Del Pinto e dalla Neuropsicomotricista Dott.ssa Puntillo è sensibilizzare circa le situazioni di ritardo del linguaggio nel bambino piccolo e mostrare come il gioco, nelle sue evoluzioni, sia tra i più importanti prerequisiti per l’emergere del linguaggio e come le due competenze procedano parallelamente nel corso dei primi anni di vita del bambino.

07.03.2020 | ore 15:30 | Alimentazione e ciclo di vita del bambino

L’incontro, a cura della Dott.sa Criscuolo, psicologa, e della Dott.ssa Cinelli, biologa nutrizionista, affronterà il tema dell’alimentazione in età pediatrica rispetto alle tappe evolutive del bambino e della famiglia. Partendo dall’allattamento, verranno illustrati i momenti più critici che la coppia genitore-bambino affronta e le possibili strategie da adottare, attraverso un’ottica che integra gli aspetti relazionali e le esigenze alimentari. Verranno inoltre approfonditi i correlati comportamentali legati all’assunzione di specifici alimenti (es. zuccheri e/o carboidrati) e verrà lasciato spazio a eventuali domande e approfondimenti sui temi che maggiormente interessano i partecipanti.

14.03.2020 | ore 15:30 | Vita perinatale: aspetti psichici ed emotivi

A cura della Dott.ssa Scampoli, psicologa psicoterapeuta, l’incontro si concentrerà sulle esperienze immediatamente precedenti e successive la nascita. Verranno toccati temi relativi a nascite premature, lutti perinatali, interruzioni di gravidanza per favorire la condivisione di esperienze anche difficili e complesse. Molto spazio verrà dedicato al racconto di esperienze personali e non, a domande e perplessità su tutti gli aspetti psichici ed emotivi relativi ai temi proposti.

Nuovi parametri per la quantificazione dell’assegno di mantenimento: dal tenore di vita al raggiungimento dell’indipendenza economica

Una sentenza rivoluzionaria quella depositata nei giorni scorsi dalla Corte di Cassazione, la n. 11540/2017, che ha introdotto nuovi parametri per la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge, nei procedimenti di divorzio.

In applicazione di quanto previsto dall’art. 156 c.c., giurisprudenza finora costante riteneva che il criterio per la quantificazione di detto assegno fosse quello del tenore di vita del coniuge beneficiario in costanza di matrimonio. Sostanzialmente, quindi, il matrimonio, visto – tra le altre cose – come un dovere di assistenza di un coniuge nei confronti dell’altro, dispiegava i suoi effetti patrimoniali anche nel caso di separazione o divorzio. Verificata quindi, da parte del Giudice competente, una situazione economica di necessità da parte del coniuge beneficiario, unita ad una posizione reddituale dello stesso inferiore rispetto al coniuge obbligato, verificati altresì i mezzi a disposizione di ciascuno, l’assegno di mantenimento veniva quindi quantificato attraverso il bilanciamento tra detti elementi e quello – preminente – del tenore di vita matrimoniale.

Con la sentenza in commento tuttavia la Suprema Corte ha totalmente superato e ribaltato l’orientamento sopra descritto, sul presupposto che, nell’attuale costume sociale, il matrimonio è da inquadrarsi come un atto di libertà e di auto responsabilità, e non più come un “luogo di sistemazione definitiva”; e che quindi non è più configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale in caso di divorzio. La Corte precisa che il rapporto matrimoniale “si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale” e che quindi è quanto mai opportuno individuare un parametro diverso da quello del tenore di vita in costanza di matrimonio.

Viene così individuato il criterio del raggiungimento dell’indipendenza economica del soggetto richiedente l’assegno, che può essere calcolato attraverso indici posti ex ante dalla stessa Corte e che si individuano nei redditi del coniuge richiedente, nel patrimonio mobiliare e immobiliare dello stesso e nelle sue capacità e possibilità effettive di lavoro. Posta quindi l’eventuale sussistenza di detti indici, e qualora si accerti che il soggetto richiedente è economicamente indipendente o in grado di esserlo, lo stesso perderà il diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento.

In conclusione, d’ora in avanti il criterio per la quantificazione dell’assegno di divorzio è da individuarsi nell’autosufficienza e nell’indipendenza economiche del coniuge che lo richiede. Quanto agli aspetti procedurali, il principio di irretroattività della legge determina che i procedimenti in materia di assegno già definiti non siano intaccati di diritto dalle citate nuove determinazioni in materia. Tuttavia, qualora un coniuge (obbligato o beneficiario dell’assegno) voglia ottenere, sulla base delle novità contenute nella sentenza in commento, una variazione della quota di assegno di mantenimento, già precedentemente determinata con sentenza, potrà attivarsi con una procedura cd. di modifica delle condizioni di divorzio. In tali casi, e nel rispetto di quanto già previsto dalla normativa di settore in materia appunto di modifica delle condizioni, l’istante potrà richiedere una nuova e diversa quantificazione dell’assegno, sulla base del nuovo principio dell’autosufficienza economica.

Certo è che quanto stabilito dai Giudici di Piazza Cavour rivoluziona drasticamente il diritto di famiglia, adeguando la tematica dell’assegno di mantenimento non solo all’attuale contesto sociale italiano, ma anche agli orientamenti in materia degli altri Paesi europei. Non si può certo prevedere, allo stato attuale, gli effetti che detto nuovo principio di diritto avrà nei procedimenti di divorzio e nel meccanismo, demandato ad una valutazione discrezionale dell’autorità giudiziaria, di quantificazione dell’assegno divorziale. Tuttavia, da una preliminare analisi della motivazione in commento si potrebbe concludere che detti nuovi criteri garantiscono maggiore equilibrio nei rapporti patrimoniali degli ex coniugi, evitando così situazioni eccessivamente sbilanciate – ed onerose – per il coniuge tenuto al pagamento dell’assegno e per quello beneficiario dello stesso.

Come sempre accade in giurisprudenza, sarà l’applicazione e l’interpretazione di quanto disposto dalla Suprema Corte da parte dei Giudici di ogni distretto di Corte d’Appello a confermare (o meno) la correttezza ed opportunità dei nuovi criteri individuati con la sentenza n. 11504/2017.

 

Avv. Manuela Vacca
Avvocato civilista
Esperta in Diritto di Famiglia e materie connesse
www.centroiltulipano.com