Una guida per il genitore
L’articolo che segue vuole essere una guida per il genitore
che sospetta difficoltà nel figlio, aiutarlo a comprendere quali sono i passi
da fare, comprendere le varie sigle che incontreranno lungo il percorso e
meglio capire i rapporti scuola-famiglia.
Negli ultimi anni sarà
spesso capitato di sentir parlare di BES: tale sigla indica Bisogni Educativi
Speciali, sono svariati e racchiudono oltre alla disabilità certificata (legge
104/92) e ai Disturbi Specifici d’Apprendimento (legge 170/10, di cui parleremo
in seguito), anche difficoltà dovute a svantaggio sociale, culturale e
determinato dalla non conoscenza della lingua e della cultura italiana.
Con la direttiva sui BES del 27/12/12 i consigli di classe
sono chiamati a redigere, per tutti i casi di alunni con BES, un Piano
Educativo Personalizzato (PEP). Questa direttiva estende a tutti gli studenti
in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento con il fine
di promuovere le potenzialità di ciascuno, adottando tutte le iniziative utili
al raggiungimento del successo formativo.
Quando, invece, nel particolare, si ha il dubbio di trovarsi di fronte ad un bambino che fatica negli apprendimenti scolastici, la scuola è tenuta, secondo quanto stabilisce la legge 170 dell’8 ottobre 2010, a predisporre specifiche attività di recupero e potenziamento. Se, in seguito a queste misure persistono le difficoltà dell’alunno, sarà necessaria una comunicazione alla famiglia. Di fondamentale importanza sarà rivolgersi al più presto agli specialisti sanitari del settore (Neuropsichiatra Infantile, Psicologo, Logopedista) per effettuare una valutazione diagnostica.
Dopo una prima fase di anamnesi, il bambino sarà sottoposto
ad una serie di test che valutano l’intelligenza, la lettura, la scrittura, la
comprensione del testo, la matematica. In alcuni casi si riterrà opportuno
approfondire le capacità linguistiche, di attenzione, di memoria. Quanto
ottenuto dalla valutazione verrà poi comunicato alla famiglia tramite relazione
scritta.
Molto spesso i
genitori non appena ricevuta la diagnosi di Disturbo Specifico d’Apprendimento
(DSA) si trovano in difficoltà su quali siano i passi da compiere per garantire
la giusta attenzione da parte della scuola.
La famiglia deve
consegnare la diagnosi alla scuola che la protocolla, la inserisce nel
fascicolo personale dello studente ed informa il coordinatore di classe e/o il
referente DSA.
Piano Didattico Personalizzato PDP
Successivamente si richiede stesura di un Piano Didattico Personalizzato PDP, stilato dalla scuola dopo essersi confrontata con la famiglia e lo specialista che ha formulato la diagnosi o i professionisti che hanno in carico il bambino.
La famiglia è tenuta, ad ogni cambio di ciclo scolastico, a
consegnare copia della diagnosi e del PDP all’ordine di scuola successivo.
La stesura di un PDP (Piano Didattico Personalizzato) è prevista dalla legge 170/10, che ha come finalità quella di garantire il diritto all’istruzione, favorire il successo scolastico, ridurre i disagi relazionali ed emozionali, favorire una diagnosi precoce. In questo documento la scuola garantisce ed esplicita interventi didattici personalizzati ed individualizzati, con l’indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.
Strumenti compensativi:
- Sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d’ascolto;
- Registratore, che consente allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- Programmi di videoscrittura con correttore ortografico, che permettono la realizzazione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- Calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- Altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali.
Misure dispensative:
Le misure dispensative permettono allo studente di svolgere con alcuni accorgimenti o non svolgere le prestazioni che risultano particolarmente difficili a causa del proprio DSA.
- Interrogazioni
programmate;
- Verifiche
orali e non scritte;
- Tempi
supplementari per lo svolgimento delle prove;
- Valutazione
dei contenuti e non della forma;
- Dispensa
dal copiare e dal prendere appunti;
- Dispensa
dall’uso del corsivo.
Il PDP viene costantemente monitorato, verificato e potrà essere modificato nel corso dell’anno scolastico, viene considerato come strumento di lavoro in itinere.
Piano Educativo Individualizzato, PEI
Nel caso di alunni con Disabilità certificata, si redige, invece, un PEI (Piano Educativo Individualizzato), si definisce entro il secondo mese dell’anno scolastico ed è congiuntamente condiviso e stilato tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con la famiglia.
Il PEI, come il PDP, non è un documento immutabile, viene
analizzato nel corso dell’anno per valutarne l’efficacia e modificato,
aggiornato o confermato in base agli obiettivi raggiunti e alle necessità
emerse durante l’anno. Gli obiettivi possono non essere aderenti al programma
ministeriale e si ha quindi un Piano Didattico Differenziato che permetterà di
proseguire gli studi ma non ha valore per il conseguimento del titolo di
studio: l’allievo consegue un attestato e non un diploma; la famiglia può dare
o negare il consenso.
Come e quando richiedere l’insegnante di sostegno.
Anche in questi casi spesso il genitore si chiede come poter accedere alla figura dell’insegnante di Sostegno. Il primo passo è formalizzare una richiesta al servizio di Neuropsichiatria Infantile della ASL di riferimento. Se il medico Neuropsichiatra Infantile ritiene che il minore possa beneficiare della presenza di alcune ore di insegnante di sostegno, questo indicherà di richiedere l’accertamento di handicap (legge 104/92 art.3).
Nel frattempo il
Neuropsichiatra Infantile preparerà un documento “Profilo di funzionamento-
Diagnosi Funzionale” che evidenzia quello che il bambino sa e non sa fare e in
che grado.
In caso di autonomia ridotta le ore di sostegno sono integrabili con ore di assistente all’autonomia e alla comunicazione (AEC).
Per quanto riguarda BES e DSA non hanno diritto alla presenza
dell’insegnate di sostegno.
Nella speranza di aver reso più chiaro il percorso che la
famiglia congiuntamente con la scuola può intraprendere, si lasciano alcuni
riferimenti per ulteriori delucidazioni:
www.aiditalia.org
www.istruzione.it/web/istruzione/dsa